Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
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(14) della Repubblica a norma delle sue leggi.

49. Se le parti interessate richieggano che nel margine di un atto di stato civile si faccia menzione di altro atto del medesimo genere, ciò debbe eseguirsi dall uffiziale dello stato civi- le o su i registri correnti, 0 su quelli, che si trovano depositati negli archivj del comune. L'uffiziale stesso fra giorni tre ne l'avviso al commissario del Governo residente presso il tri- bunale di prima istanza, il quale invigila perchè quella menzione sia inscritta uniformemente sul margine de registri depositati presso alla cancel- leria del medesimo tribunale.

go. Il funzionario, che contravvenga a qua- lunque de precedenti articoli, è perseguito in- nanzi al tribunale di prima istanza, e punito con multa, che può giungere sino 2 ducati venti»

51. Qualunque depositario de registri è te- nutocivilmente delle Alterazioni, che vi so- pravvengano, salvo a lui il ricorso contra gli autori di quelle.

52. Ogni falsità od alterazione negli at- ti dello stato civile, ogni iscrizione di tali atti su di carta volante, o altrove che su i registri legittimi, luogo al risarcimento de dunni e degl interessi, oltre alle pene ordina

te nel Codice penale,