Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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53. Il commissario del Governo presso il tribu- nale di prima istanza verificherà lo stato de re gistri nell epoca del loro deposito in can- celleria; formerà processo verbale sommario di tale verificazione j denunzierà gli utfiziali dello stato civile delinquenti, o contravventori; e domanderà contro d° essi la condanna alle multe. Ù

54. In tutti i casi, ne quali il tribunale di prima istanza giudichi su gli atti relativi allo stato civile, è concesso alle parti interessate di gravarsi della sentenza.

CAPITOLO IL

Degli atti di nascita.

55 La nascita si dichiara innanzi all uffi- ziale dello stato civile del luogo ne tre gior- ni che la conseguono+ In tale atfo l° infante vien presentato.

56. La nascita dell infante sarà dichiarata dal padre, ed in difetto di lui, da medici, da cerusici, dalle levattici, dagli uffiziali di sanità, ed anche da altre persone, che. abbiano assistito al parto o apprestato il luogo per essp.