bea) plicati sarè messo a deposito nell’ archivio del comune, l’altro nella cancelleria del tribuna- le di prima istanza.
44, Le procure e gli altri documentî, che debbono restare inseriti negli atti dello stato civile, sono prima cifrati dalla persona che li produce, e dall’uffiziale dello stato civile, e quindi depositati in doppio presso la cancelleria del tribunale per esservi registrati.;
45. I depositarj de’ registri dello stato civile
non negheranno le copie de’ medesimi a chicche- sia, Queste, autenticate dal presidente del tri- bunale di prima istanza, o dal giudice che ne sostenga le veci, faranno fede fino a che non sieno sottoposte ad un giudizio di falsità.
46. In difetto di registri, pur nel caso che si sieno smarriti, i matrimonj, le nascite, e le morti si dimostrano per documenti e testi- monj. E ammessa la pruova per carte e regi- stri, che provengono da’ genitori defunti.
47. Qualunque atto dello stato civile. di francesi o stranieri, formato in paese stranie- ro, farà fede, se abbia le forme usate in quel paese.
48. E° valido ogni atto dello stato civile de’ francesi, che in paese straniero si sia rice- vuto dagli agenti diplomatici, o commerciali
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