(10) che non produca la morte civile, rientra pie- namente nel possesso de suoi dritti civili per I avvenire, cominciando dal giorno della sua comparsa in giudizio. Ma la prima sentenza conserverà gli effetti operati dalla morte civi- le nell’ intervallo scorso dopo il termine de’ cinque anni fino al giorno della detta com- parsa.
31. Se il condannato in contumacia muo- re fra il quinquennio di grazia senza esser- si presentato, O senza essere stato arrestato, si considera morto con l’ integrità de’ suoi drit- ti. Il giudizio di contumacia s' intende annul- lato di pieno dritto; senza pregiudizio però dell’azione della parte civile, la quale. non potrà essere istituita contra gli eredi del con- dannato se non civilmente.
3: La prescrizione della pena non varrà moi a restituire il condannato ne’ suoi dritti civili, nè pure per! avvenire.
33. I beni, che pervengano al condannato dopo incorsa la morte civile, e de’ quali sia egli in possesso nel tempo di sua morte naturale, appartengono allo Stato per dritto di, caducità.
Tuttavia il Governo può disporne a favore della vedova, de’ figli, o de’ parenti del con- dannato, in quel modo che 1° umaniti gli sug- gerisca»
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