Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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(9) 37. Le condanne in contumacia non produ-

cono la morte civile, che dopo cinque anni successivi all esecuzione della sentenza in effi- gie; nel corso de quali il condannato può pre- séntarsi. i

28. I cordarinati in contumacia saranno privi dell esercizio de dritti civili. durante il quinquennio, o fino a che presentino if giudizio, o sieno arrestati in tale spazio di tèmpo.

I loro beni safanno amministrati, e i loro dritti promossi come quelli degli assenti.

2g. Quando il condannato in contumacia si presenti spontanéamente fra i cinque an- ni, o quindo egli sia arrestato fra tale spa- zio, ja sentenza si avrà per nulla di pieno dritto, l° accusato riprenderà il possesso de! suoi beni, e sarà giudicato di nuovo. Che se in tal secondo giudizio sarà condannato alla stessa pena, o a pena diversa che porti simil: mente la morte civile, questa non avrà luogo che dal giorno dell esecuzione della seconda sentenza.

30. Il cofidannato in contumacia, che rin si sia presentato, o non sia stato arresta- to che dopo i cinque anni, quando con nuova sentenza venga assoluto o condannato a peni