(9) 37. Le condanne in contumacia non produ-
cono la morte civile, che dopo cinque anni successivi all’ esecuzione della sentenza in effi- gie; nel corso de’ quali il condannato può pre- séntarsi. i
28. I cordarinati in contumacia saranno privi dell esercizio de’ dritti civili. durante il quinquennio, o fino a che sì presentino if giudizio, o sieno arrestati in tale spazio di tèmpo.
I loro beni safanno amministrati, e i loro dritti promossi come quelli degli assenti.
2g. Quando il condannato in contumacia si presenti spontanéamente fra i cinque an- ni, o quindo egli sia arrestato fra tale spa- zio, ja sentenza si avrà per nulla di pieno dritto, l° accusato riprenderà il possesso de! suoi beni, e sarà giudicato di nuovo. Che se in tal secondo giudizio sarà condannato alla stessa pena, o a pena diversa che porti simil: mente la morte civile, questa non avrà luogo che dal giorno dell’ esecuzione della seconda sentenza.
30. Il cofidannato in contumacia, che rin si sia presentato, o non sia stato arresta- to che dopo i cinque anni, quando con nuova sentenza venga assoluto o condannato a peni


