(tr) CLITOL O. IH
Degli atti dello stato civile.
CAPITOLO: k Disposizioni generali.
34. Negli atti dello stato civile saranno espressi i nomi, i cognomi, l’ età, la professio- ne, ed il domicilio di tutti coloro che vi sieno annunziati. Vi saranno espressi‘del pa- ri l’anno il giorno e l'ora del ricevimento degli atti medesimi.
35. Gli uffiziali dello stato civile non. po- tranno inserire ne' loro atti, sia per annota- zione, sia per indicazione qualunque, che le sole cose dichiarate da’ comparenti.
36 Ne'‘casî,, in cul le part interessate non debbano comparire personalmente, potran- no farsi rappresentare da altri per procura speciale ed autentica.
37. I testimonj prodotti presso gli atti del- lo stato civile non potranno essere che ma- schi, in età almeno di ventun anni, parenti o altri. Le persone interessate 3nno dritto di sceglierli.


