Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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(tr) CLITOL O. IH

Degli atti dello stato civile.

CAPITOLO: k Disposizioni generali.

34. Negli atti dello stato civile saranno espressi i nomi, i cognomi, l età, la professio- ne, ed il domicilio di tutti coloro che vi sieno annunziati. Vi saranno espressidel pa- ri lanno il giorno e l'ora del ricevimento degli atti medesimi.

35. Gli uffiziali dello stato civile non. po- tranno inserire ne' loro atti, sia per annota- zione, sia per indicazione qualunque, che le sole cose dichiarate da comparenti.

36 Ne'casî,, in cul le part interessate non debbano comparire personalmente, potran- no farsi rappresentare da altri per procura speciale ed autentica.

37. I testimonj prodotti presso gli atti del- lo stato civile non potranno essere che ma- schi, in età almeno di ventun anni, parenti o altri. Le persone interessate 3nno dritto di sceglierli.