T. II. Degli atti dello stato civile. 25
eiali della amministrazione della marina, capitano; proprietario o padrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell’ articolo 60, i All’arrivo del bastimento nel porto di disarmamen- to; il ruolo d’equipaggio si depositerà all’ ufficio del preposto all’inscrizione marittima; questi trasmetterà all’ ufficiale dello stato civile del domicilio del defun- to una copia dell’ atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà senza dilazione trascritta nei registri.
CAPO Vi
voli atti dello stato civile riguardanti i militari Cio SETA ve, Ò fuori del territorio dell’ Impero.
38. Gli atti dello’ stato civile fatti fuori dell'Impero, riguardanti militari o altre persone impiegate al se- guito delle armate, saranno estesi nelle forme pre- scritte dalle precedenti dispo: ioni, salve le eccet- tuazioni contenute ne? seguenti articoli,
89. Il quartier- mastro in ciascun corpo d’uno o più battaglioni 0 squadroni, ed il capitano coman- dante neghi altri corpi, faranno le funzioni d’ufficiale dello stato civile; queste stesse funzioni si eseguiran- no; riguardo agli ufficiali senza iruppa ed agli im- piegati dell’armata, dall’ispettore delle riviste addet- to all’ armata od al corpo dell’armata.
go. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agl’ individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’ar- mata o di un corpo d’armata, per gli atti civili re- lativi agli ufficiali senza truppe ed agl’ impiegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei cor pi e stati maggiori, e saran- no depositati negli archivi della guerra, al reingresso dei corpi o dell’armate nel territorio dell” Impero.
91. 1 registri saranno numerati e vidimati, presse e


