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Codice Civile Di Napoleone Il Grande : Colle Variazioni Decretate Il 3 Settembre 1807, E Colle Citazioni Delle Leggi Romane
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L. I. Delle Persone.

82. L ufficiale di polizia dovrà immantinente tra- smettere allafficiale dello siato civile del luogo, do- ve sarà morta la persona, tutte le notizie enuncia- te nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

L ufficiale dello stato civile me trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri.

83. I Cancellieri criminali saranno tenuti entro ventiquattro ore dall esecuzione d° una sentenza di morte, a trasmettere all ufficiale dello stato civile del luogo, ove il condannato avrà sofferta 1° esecu- zione, tutte le notizie enunciate nell articolo 79, in vista delle quali si estenderì l'atto di morte©

84 Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d arresto 0 di detenzione, ne sarà dato imme diatamente avviso dai carcerieri, 0 custodi aliufficiai dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dallarticolo 80.

85: In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case di arresto, 0 per esecuzione delle sentenze di morte, non'si farà nei registri ve- ruva menzione di tali circostanze, gli atti di mor- te saranno semplicemente estesi nella forma prescrit- ta dali articolo 79.

86. Succedendo Ja morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore ventiquattro, alla presen- za di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimen- to, o in loro mancanza, fra gli uomini dell equipag- gio. Questo atto sarà esteso, cioè sopra un bastimento dello Stato, dall ufficiale di amministrazione della marina: e sopra un bastimento di spettanza ad un goziante o armatore, dal capitano, proprietario 0 sadrone del medesimo. L'atto di morte sarà inscrit- o appiè del ruolo dell equipaggio.

87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo. sia per qualunque altra can- sa, fuorchè quella del suo disarmamento; gli ufti-

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