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T. II. Degli atti dello stato civile. 23
qualche persona accada fuori del di jei domicilio, si assumeranno in testimonj quello, nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio.
79. L'atto di morte conterrà il nome, il coguomey l'età, la professione ed il domicilio del defunto, il no- me, e cognome del conjuge superstite, se la pro na defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; inom1, i cognomi, V'età, le professioni ed i domi- cilj dei dichiaranti, ed il grado di lor parentela, se sono parenti.
Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si po- tranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del’padre e della madre del defunto, e il luogo della sua nascita.
80. In caso di morte negli spedali militari, civi- li, od in altre case pubbliche, 1 superiori, diretto- ri, amministratori e sopraintendenti di queste sa- ranno tenuti di darne]’ avviso eutro ore ventiquat- tro all’ ufficiale dello stato civile, il quale vi s1_tra- sferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l’atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli sa- ranno state fatte, e delle informazioni che avrà pre- se in conformità del precedente articolo.
Nei detti spedali, e nelle dette case sì terranno registri destinati ad inserivere queste dichiarazioni ed informazioni.
L’ ufficiale dello stato civile trasmetterà 1° atto di morte all'ufficiale dell’ultima abitazione della; per- sona defunta, il quale lo inscriverà ne’ registri.
81. Risultando segni od indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospetiarla per altre circostan- ze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che 1° ufficiale dj polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo sta- to del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul no- me, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul Mogn di mascita, e sull’ abitazione del defunte.


