22 L. I. Delle Persone.
76. Nell’atto di matrimonio si esprimeranno,
1.°] nomi, cognomi, le professioni, l’età, il lue- go di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi.
2.° Se sono maggiori o minori:
3° 1 nomi, i cognomi, le professioni, e i domi- cil} dei padri e delle madri;
4.° Il consenso dei padri, e delle madri, degli avi e delle avole, e quello deila famiglia nei casi, in cui è richiesto;
5.° Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;
6.0 Le pubblicazioni nei diversi domicil};
n.° Le opposizioni, se ve ne sono staté; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;:; 4 SD È
$.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per sposi, e quella fatta dall’ ufficiale pubblico; della loro unione;
g.° 1 nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj; e la lore dichiarazione se sono parenti, o affini delle parti, da quallaio ed in qual grado.
CAPO IV. Degli Atti di moite.
nn. Non si darà sepoltura, se non precede l’auto- rizzazione dell’ ufficiale dello stato civile da rilasciarsì su carta semplice, e senza spesa. L° ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo T trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima; a riserva de’ casì contemplati dai regolamenti di polizia.
n8. Si estenderà Vatto di morte dall’ufficiale dello stato civile in seguito della dichiarazione di due testi- mon].Questi testimonj, se è possibile saranno due più prossimi parenti o due vicini; e quando la morte di
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