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Codice Civile Di Napoleone Il Grande : Colle Variazioni Decretate Il 3 Settembre 1807, E Colle Citazioni Delle Leggi Romane
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22 L. I. Delle Persone.

76. Nellatto di matrimonio si esprimeranno,

1.°] nomi, cognomi, le professioni, letà, il lue- go di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi.

2.° Se sono maggiori o minori:

3° 1 nomi, i cognomi, le professioni, e i domi- cil} dei padri e delle madri;

4.° Il consenso dei padri, e delle madri, degli avi e delle avole, e quello deila famiglia nei casi, in cui è richiesto;

5.° Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;

6.0 Le pubblicazioni nei diversi domicil};

n.° Le opposizioni, se ve ne sono staté; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;:; 4 SD È

$.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per sposi, e quella fatta dall ufficiale pubblico; della loro unione;

g.° 1 nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj; e la lore dichiarazione se sono parenti, o affini delle parti, da quallaio ed in qual grado.

CAPO IV. Degli Atti di moite.

nn. Non si darà sepoltura, se non precede lauto- rizzazione dell ufficiale dello stato civile da rilasciarsì su carta semplice, e senza spesa. L° ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo T trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima; a riserva de casì contemplati dai regolamenti di polizia.

n8. Si estenderà Vatto di morte dallufficiale dello stato civile in seguito della dichiarazione di due testi- mon].Questi testimonj, se è possibile saranno due più prossimi parenti o due vicini; e quando la morte di

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