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Codice Civile Di Napoleone Il Grande : Colle Variazioni Decretate Il 3 Settembre 1807, E Colle Citazioni Delle Leggi Romane
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T. II. Degli atti dello stato civile. 21

sette testimon] delluno o dell altro sesso, siano@® parenti, dei nomi, de cognomi, della professio- no e del domieilio del futaro sposo, e di quello dei genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quan to sarà possibile, dell epoca di sua naseita', e le cau- se perle quali non può produrre l'atto. 1 testimo- nj sottoscriveranno latto di notorietà unitamente al giudice di pace; nel caso che non potessero 0 non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

72. L° atto di notorietà sarà presentato al iri' una'e di prima istanza del luogo, dove, si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Pro- curatore Imperiale darà o ricuserà la/ sua omologazio- ne a misura che troverà sufficienti, o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le qua- li non si possa produrre l° atto di nascita»

73. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle av ole, o im mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, cognomi, le professioni, ed i domicilj del futuro sposo, di tutti quelli che saranno concorsi all atto, come an- che il loro grado di parentela.

74. Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli snosi avrà il domicilio. Questo domicilio perciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabi- lito da sei mesi di abitazione continua nel comune.

5. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile nella casa del Comune, e in presenza di quattro testimonj]; siano 0 parenti, farà lettura alle parti dei documen- ti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle forma- lità del matrimonio; egualmente che del capo sesto del ritolo del Matrimonio, contenente i Diritti, ed i Do- veri rispettivi degli sposi. Riceve da ciascuna delle parti, luma dopo laltra, la dichjarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e mo- lie, pronuncierà in nome della legge, che sono unite

in matrimonio, e Re stenderà immediatamente l'atto»

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