20 y L. I. Delle Persone.
del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pub- blicazione, non compreso il giorno della medesima.
65. Non effettuandosi il matrimonio entro Vanno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pub- blicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranuo-fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.
66. Gli atti d’ opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull’originale e sulla copia dagli opponen ti, n da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno essere intimati colla copia della procara alla persona, od al domicilio delle par- xi, ed all’officiale dello stato civile, il quale appor- rà il visto sull’originale.
67. L'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommari a menzione dell’opposizioni sul registro delle pubblicazioni, ed in margine dell’ inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione dei giudi- cati, o degli atti di recesso; copia dei quali gli sarà stata rimessa.
68. Nel caso di opposizione, l’ufficiale dello stato eivile nen petrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato 1’ atto, col quale è siata tolta Ì op- posizione. sotto pena di trecento franchi di multa, e di tutti i danni e spese.
69. Non essendovi oppasizione, ne sarà fatta men- zione nell’ atto di matrimonio, e se le pubblicazio- ni sono state fatte in più Comuni, le parti produr- ranno un certificato rilaseiato dall’ nfficiale dello sta- t0 civile di ciascun comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna.
70. L'ufficiale dello stato civile si farà dare V’at- to di nascita di ciascuno dei futnri sposi. Quello sposo che si troverà nell’ impossibilità di procurar- selo, potrà supplirvi con presentare un atto di no- torietà rilasciato dal giudice di pace del Juogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio. ni. L'atto di notorietà conterrà la dichiaraziene di


