06 L. I. Delle Persone.
eiascun corpo, dall’ ufficiale che lo comanda, e prese so lo stato maggiore; dal capo dello stato maggiore generale?
g2. Le dichiarazioni di nascita all’ armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.
93. L’ ufficiale incaricato del registro dello stato ci- vile dovrà, entro dieci giorni dopo l’inscrizione di un
tto di nascita, trasmetterne un estratto all’ ufficiale dello stato civile dell’ ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madse, se il padre non è conosciuto,
94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degli impiegati al seguiio delie armate, saranno fatte nel luoso della loro ultima abitazione; ed inoltre, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, venticinque rione del matrimonio, sa-
giorni prima della celebri: ranno messe all'ordine del giorno-del corpo; se poi si tratti d’ufficiali senza truppe o d impiegati, che for- saranno messe all'ordine del giorno dell’ armata medesiina, del corpo d’ armata.
95. Immediatamente dopo l’ inserizione deli’ atto di celebrazione del matrimomo, l'ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all’ ufficiale dello stato ci- vile dell’ ultima abitazione degli sposì.
96. Gli atti dì morte saranno estesi presso ciasche- dun corpo, dal quartier-mastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’ impiegati, dall’ ispetto- re delle riviste sulla deposizione di tre testimonj;€ V estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile dell’ ultima abi- tazione del defunto.
97. ln caso di morte negli spedali militari ambu- lanti o sedentarj, l'atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartier-mastro del cor- po; ed all’ inspettore delle riviste dell’ armata o cor- ho d’armata; di cui il defunto era parte: questi uf- ficiali ne trasmetteranno una copia all ufficiale dello stato civile dell’ ultima abitazione del defunto.
93. L'ufficiale dello staso civile del domicilio delle
man parte dell’ armata
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