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T. II. Degli atti dello stato civile 17
rio. Y.argum. exleg. 1,$ 16. /f. deposit. vel contr. leg.(2, ff.ad leg. Aquil., leg. 18,$ 1, ff. com» modat.))
da Qualunque alterazione Io falsità negli atti dello stato civile; qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in altro modo che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all’ azione de’
\danvi ed interessi delle parti, restando però in vi-
gore le pene stabilite dal Codice penale.
33.11 ProcuratoreImperiale presso il rribunale di pri- ma istanza sarà tenuto di verificare lo stato de’re- gistrisal tempo del loro deposito, presso la canccl- eria, formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le contravvenzioni 0 1 delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà le iscanze per la loro condanna alle multe.
54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza prouunzierà intorno agli atti relativi allo st4- to civile, le parli interessate potranno ricorrere coa- tro il grudicaro.
CAPO II.
Degli Atti di nascita.
55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto; all’ ufficiale dello state civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.
56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal pa- dre, ed in mancanza di questo, dai dottori di mehci- na 0 di chirurgia; dalle Tevatrici, dagli ufficiali di sa- nità o da altre persone che abbiano assistito al parto: e qualora la aa ds avesse partorito fuori del suo domici- lio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata«
L'atto di mascita sarà senza dilazione esteso; alla presenza di'due testimonj- i SC AIEGNIO
5n. S' indicheranno nell’ atto di nascita 11 giorno, l'era ed il luogo della medesima, il sesso del fanciul-


