16 L. I. Delle Persone.
1 za; o dal giudice, che ne sostiene le veci, faranno fede, sino a che siano attaccati di falso.
Areun. ex leg. k; et leg:-6,[f: de edendo.
46. Allorquando non si saranno tenuti i registri 4 © sì saranno smarriti, avrà luogo-la prova; col mez- zo tanto di documenti che di testimon]; ed in que- sto caso 1 matrimon), le nascite, e le morti, potran- no provarsi coi registri,€ colle carte de’ genitori de- funti, egualmente che per testimon).
47. Qualunque atto dello stato civile dei Francest e degli stranieri, formato in paese straniero; farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese.
48. Qualunque aito dello stato civile dei Prance- si, formato in paese straniero sarà valido, se è stato ricevuto secondo le leggi Francesi dagli agenti diplo- matici, o dai commissar) delle relazioui commerciali dell’ Impero.
g. In tutti i casî, in cui dovrà farsi menzione dì un atto relativo allo stato civile in margine di un al- tro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall’ ufficiale dello stato civile nei registri correnti, od in quelli che saranno stati depositati negli archivj del Comune, e dal cancellie- re del tribunale di prima istanza sui registri depo- sitati nella cancelleria; pel quale effeito 1 ufficiale dello stato civile ne darà avwso entro tre giorni al Procuratore Imperiale presso i) tribunale, il quale invigilerà, accioc chè la menzione sia fatta in modo aniforme in due registri. È
90. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionar], sarà denunziata al tribunale di prima istanza,@ punita con una mul- ta che non potrà ecce dere i cento Franchi.
5r. Ogni depositario di registri sara responsabile civilmente delle alterazioni che 1 soprav verrauno 4 salvo a lui il ricorso contro gli autori delle medesime.
La disposizione dì quest'articolo non è che un’ap- plicazione delle leggi sulle obbligazioni del deposita-
20=


