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T. II. Degli atti dello stato ervile: 15
38. L’ ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, ed ai loro procuratori, ed ai testimonj.‘
lu essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.)
39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ ufficiale dello stato civile dai comparenti e dai testimonj, ov- vero sì farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi
4o. Gli atti dello stato civile saranne inscritti in ciascun Comune sopra uno 0 più registri tenuti in duplo. reo.
hi. 1 registri saranno numerati dal primo all’ ul- timo foglie, e ciascuno di questi sarà vidiruzto dal
residente del tribunale di prima istanza; o dal giu- Bice, che ne farà le veci.
4a. Gli atti saranno inscritti ne registri senza in- terruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le can- cellature e le postille saranno approvate e sottiscritte nello stesso modo che il corpo Sell atto. Ncn vi sa- ranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna da- ta in cifre numeriche.
43. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'ufficiale dello stato civile,‘e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del Comune, e|” altro presso la cancellerìa del tri- bunale di prima istanza.
44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state vidimate dalla persona che le avrà prodotte e dall’ ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancellerìa del tribunale col doppio dei re- gistri, il cui deposito deve farsi in detta cancelleria-
45: Qualunque porsona potrà farsi rilasciare dai depositar) de’ registri dello stato civile gli estraîti de? medesimi. Questi estratti uniformi ai re legalizzati dal presidente del tribunale di prima istan-
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