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Pilfina.
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18 L. I. dellé Pardoiio:
Îo. ed i nomi che gli saranno stati dati, inemi, e0- gnomi; la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli dei testimon].
58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all’ ufficiale del- lo stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostan- ze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.
Se ne estenderà un circostanziato processo y erbale, che enuncierà inoltre 1° età apparente del fanciullo, il sesso; il nome che gli sarà dato, P'autorità civile cut verrà consegnato.(uesto processo verbale sarà in- scritto nei registri.
59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio ’atto di nascita sarà formato entro le ven-
per mare
tiquattro ore ìn presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del ba- stimento; o in mancanza di questi, fra le persone dell’ equipaggio. Un tale atto sarà esteso, CIOÈ, sui stimenti dell’ Imperatore dall’ ufficiale dell’ammini-
1 b strazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprie- tario o padrone della nave. L’ atto di nascita sarà in- scritto appiè del ruolo dell’ equipaggio.:
60. Nel primo porto, ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa; fuorchè quella del suo disarmamento,, gli uf ficiali dell’amministrazione della marina, capitano, proprietario 9 padrone, saranno tenuti a depositare duecopie au tentiche degli atu di nascita, che avranno formati; cioè, in un porto Francese, nell’ uffizio al preposto all’ inscrizione marittima) ed in uo poriò
presso il commissario delle relazioni com-
straniero, merciali.
Lunadi qu fizio dell'iscrizione marittima) 0 nella cancel commissariato; 1 altra si trasmett‘rà al. Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certi
1cste copie resterà in deposito press® Vuf- ì leria del


