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Codice Di Napoleone Il Grande
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T. Il. Degli atti dello stato civile. 25

rio o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell articolo Go.

Allarrivo del bastimento nel porto di disarmamen- to, il ruolo d equipaggio si depositerà all ufficiò del proposto all'iscrizione marittima: questi trasmetterà ail' ufficiale dello stato civile del domicilio del defonto una copia dell atto di morte da lui sottoscritto, la qua- le sarà senza dilazione trascritta nei registri.

CAPO V.

Degli atti dello stato civile riguardanti i militari

fuori del territorio del Regno.

88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito

dellearmate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle

precedenti disposizioni, salve leeccettuazioni contenu- te ne seguenti articoli. i

84. Il quartier-mastro in ciascun corpo d'uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante megli altri corpi, faranno le funzioni d ufficiale dello siato civile; queste stesse funzioni si eseguirano, riguar- do agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati dellar- mata, dallispettore delle riviste addetto allarmata od ii corpo dellarmata.

90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agi individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dellarmata o di un corpo darmata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agl'impiegati: questi registri saranuo conservati nello stesso modo che gli altri regi- stri dei corpi e stati maggiori, esaranno depositati ne- gli archivj della guegra, al reingresso dei corpi o del- Je armate nel territorio del Regno.

91. I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall'ufficiale che lo comanda: e presso

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