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T. Il. Degli atti dello stato civile. 25
rio o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a’ termini dell’ articolo Go.
All’arrivo del bastimento nel porto di disarmamen- to, il ruolo d’ equipaggio si depositerà all’ ufficiò del proposto all'iscrizione marittima: questi trasmetterà ail' ufficiale dello stato civile del domicilio del defonto una copia dell’ atto di morte da lui sottoscritto, la qua- le sarà senza dilazione trascritta nei registri.
CAPO V.
Degli atti dello stato civile riguardanti i militari
fuori del territorio del Regno.
88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito
dellearmate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle
precedenti disposizioni, salve leeccettuazioni contenu- te ne seguenti articoli. i
84. Il quartier-mastro in ciascun corpo d'uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante megli altri corpi, faranno le funzioni d’ ufficiale dello siato civile; queste stesse funzioni si eseguirano, riguar- do agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati dell’ar- mata, dall’ispettore delle riviste addetto all’armata od ii corpo dell’armata.
90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro” per gli atti dello stato civile relativi agi’ individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’armata o di un corpo d’armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agl'impiegati: questi registri saranuo conservati nello stesso modo che gli altri regi- stri dei corpi e stati maggiori, esaranno depositati ne- gli archivj della guegra, al reingresso dei corpi o del- Je armate nel territorio del Regno.
91. I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall'ufficiale che lo comanda: e presso
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