sé L.t. Delle Persone.
lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore ge- nerale.;
g2. Le dichiarazioni di nascita all’ armata saranno. fatte nei dieci giorni successivi al parto.
93. L'ufficiale incaricato del registro dello stato ci- vile dovrà, entro dieci giorni dopo l'iscrizione di un atto dinascila, trasmetterne un estratto all’ ufficiale dello siato civile dell’ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madre, seil padre non è conosciuto.
94.Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e de- gli impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione; ed inoltre, se si tratti d’individui addeiti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del mairimonio, sa- ranno messe all'ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d’ufficialisenza truppe o d’impiegati che forman parte dell’armata, saranno messe all'ordine del giorno deli-armata medesima, o del corpo d’armata.
95. Immediatamente dopo l’inserizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, I ufficiale incaricato del registro rie spedirà copia all’ ufficiaie dello stato civile dell’ ultima abitazione degli sposi.
| 96.Gliatti di morte saranno estesi presso ciaschedun corpo, dal quartier mastro e per riguardo agli ufficia@ lisenza truppa ed agl’impiegati, dali’ispettore delle ri- viste sulla deposizione di tre testimonj: e l’estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all’uf- ficiale dello stato civile dell’ ultima abitazione del de- funto. A
97. In caso di morte negli spedali militari ambulan- ti o sedentarj, l'atto sarà esteso{lal direttore di detti spedali, e trasmesso al sarta del corpo, ed all’ ispettoredelleriviste dell’arniata o corpo d’armata, di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmet- teranno una copia all’ ufficialedello stato civile dell’ul- tima abitazione del defunto,
dui Succ]


