L. 1. Delle Persone.
processo verbele, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte. i*
L’ ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una co- pia a quella del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri,©
83 I cancellieri criminali saranno tenuti entro ven- tiquattro ore dall’ esecuzione d’una sentenza di morte, a trasmettere all’ ufficiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta| esecuzione, tutte[e notizie enunciate nell'articolo 79 in vista delle quali si estenderà l'atto di morie.
84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d'arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamen- te avviso dai carcerieri o custodi all’ ufficiale dello sia- to civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dall’articolo 80.
85: In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d'arresto, o perla esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna men- zione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi neila forma prescritta dall’arti- colo 79.
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86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se.
ne formerà l’atto entro ore ventiquattro, alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o in loro mancanza, fra gli uomini dell’equipagggio. Questo atto sarà esteso, cioè, sopra un bastimento del- lo stato, dall’ufficiale di amministrazione della mari- na; e sopra un bastimento di spettanza ad un nego- ziante o armatore, dal capitano, proprietario o patro- ne del medesimo. L’atto di morte sarà inscritto ap- piè del ruolo dell'equipaggio.©
87. Al primo porto a cur approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra cansa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali del- la amministrazione della marina, capitano, proprieta-
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