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T. 11. Degli Atti dello stato civile 25
defunta era congiunta in matrimonio, 0 vedova; i no- mi,i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj dei
dichiaranti; ed il grado di lor parentela ,. se sono pa-
renti. i
Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si potran- no sapere; i nomi, icognomi, la professione e il do- micilio del padre e della madre del defunto, e il luo- go della sna nascita.
80. In caso di morte negli spedali militari, civili, od in altre case pubbliche, i superiori, direttori, am- ministratori e sopraintendenti di queste saranno tenu- ti di darne l’ avviso entro ore ventiquattro all’ ufficiale dello stato civile yil quale vi si trasferirà per assicurar- si della morte e ne stenderà l’atto in conseguenza
‘ delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle
informazioni che avrà prese in conformità del prece- dente articolo.
Nei detti spedali e nelle dette case si terranno regi- stri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed in formazioni..
L'ufficiale dello stato civile trasmetterà l’atto di mor- te all'ufficiale dell’ultima abitazione della persona de- funta, il quale lo iscriverà ne' registri.
81. Risultando segni od indizj di morte violenta, ed essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, nonsi potrà seppellire il cadavere, se non dopo chel’uf- ficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, ab+ bia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sull’abita= zione del defunto.,
82. L'ufficiale di polizia dovrà immantinente tra= smettere all’ utficiale del stato civile del luogo dove sa- rà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel sue


