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42 I. 1. Delle Persone| 3.° I nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj&|# dei padri e delle madri; da 4.9 Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e pai delle avole, e quela della famiglia nei casi in cuièri-{A chiesto; d 5.° Gli atti senetosii ove sene siano fatti; du 6.° Le pubblicazioni nei diversi domicilj; È 7.9 Le opposizioui, se vene sono state; la loro tese| n sazione, ovvero la menzione che non vi è stata oppo- na sizione; o" 8.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per* isposi, e quella fatta dall'ufficiale pubblico, deila loro" unione; 1‘Ri 9.9 I nomi, icognomi, l'età, le professioni, ed i do- du di micilj dei testimonj e la loro dichiarazione sesonopa-| hi Ù renti o affini delle parti, da quallato ed in qual grado. na 13 CAPO IV. pai Degli Atti dî morte.. pi 77. Non si darà sepoltura, se non precede l’autoriz- po zazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi su| kn carta semplice, e senza spesa. L'ufficiale dello stato ci- i/ vilenon potrà accordarla«se non dopo che si sarà tra-||"! sferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e i dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte me- Li desima:‘a riserva de'casi contemplati dai regolamen- da ti di polizia. Du 78. Si estenderà l’atto di morte dall’ufficiale dello» stato civile in seguito della dichiarazione di due testi- na monj. Questi testimonj, sè è possibile, saranno due più tt À prossimi parenti o due vicini,e quando la morte di qual ca che persona accada fuori del di lei domicilio, si assu- di meranno in testimonj quello nella di cui casa sarà es- ap sa defunta, ed un parente od altro testimonio.. FO 790E° atto di morte conierrà il nome, il cognome, m l'età, la professione ed il domicilio del delta il no- Rui me, e cognome del conjuge superstite, se la persona


