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T. Il. Degli Atti dello stato civile... 24 ce; enel caso che non potessero o non sapessero scri- sere, se ne farà menzione.
r2. L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dovesi deve celebrare il ma- trimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Regio Pro- curatore, darà o ricuserà la sua omologazione a misu» ra che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiara- zioni dei testimonj, ele cause per le quali non si pos- sa produrre l’atto di nascita. i
35. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrài nomi, cognomi, ie professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tuttii quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il lo- ro grado di parentela.
74, Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabi- lito da sei mesi di abitazione continua nel Comune.
n5. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l’ ufficiale dello stato civile, nel'a casa del Comune, e in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documen- ti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle forma- lità del matrimonio, egualmente che dal capo sesto del titolo del Matrimonio, contenente i Diritti, edi Po- veri rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delie parti, l'una dopo l’altra, la dichiarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e mo- glie, proruncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente atto.
76. Nell’atto di matrimonio si esprimeranno, ro.Inomi, i cognomi, le professioni, l'età, il Imoge di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi; 2.° Se sone maggiori o minori;


