‘20 L.I. Delle Persone.
‘autentica; essi dovranno essere initimati colla copià
della procura alla persona, od al domicilio delle parti, ed all'ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il visto sull’originale.
67. L'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione dell’opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell’ iscrizione di dette opposizioni farà aliresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata ri- messa. LT;
68. Nel caso di opposizione, 1’ ufficiale dello stato eivile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l'atto, col quale è stata tolta l’opposizio-
ne, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i
danni e le spese.
69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta men- zione nell’atto di matrimonio, e sele pubblicazioni so- no state fatte in più Comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall’ ufficiale dello stato civile di ciascun Comune, comprovante che non esiste oppu- sizione alcuna.
70: L'ufficiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell’impossibilità di procurarselo, potrà sup- plirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quel- lo del suo domicilio.
n1. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di selte testimonj dell’ uno o dell’ altro sesso, siano o no rarenti, dei nomi, de’ cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de’ genito- ri, se sono conosciuti; del luogo, e per quanto sarà. possibile, dell’epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l’atto. I testimonj sottoscrive-
ranno l atto di notorietà unitamente al giudice di pa--
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