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T.II. Degli Atti dello stato civile. 15.
sidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.
42. Gli atti saranno inscritti ne registri senza inter= ruzione, e senza alcuno spazio in biauco. Le caucel- lature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saran- no abbreviature, e non potrà mettersi veruna data iu LU numeriche.
45.1n fine di ogni anno i registri saranno chiusi e fir* maii dall'ufficiale dello stato‘civile, e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del Co- mune,€ l’altro presso la chincellaffa del tribunale di prima istanza.
44. Le procure ele altre carte che debbono restare unite agliatti dello siato civile, dopo che saranno sta- te vidimate dalla persona che le avea prodotte, e dal- l’utficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio dei registri, il cui REA‘deve farsi in detta cancelleria.
45. Qualunque persona poirà farsi rilasciare dai de- positarj de registri dello stato c'vile gli estratti de'me- desimi. Questi estratti, uniformi ai registri, e legaiiz- zati dal presidente del tribunale di prima istanza, 0° dal giudice che ne sostiene le voci, faranno fede sino a da siano attaccati di falso.
Argum. ex leg. 4, et leg. 6, ff de edendo.
46. Al lorquando non sì saranno tenuti i registri o si saraluo smarriti, avrà luogo fa pruova, col mez= zo tanto di documenti che d: testimonj, ed in questo caso i matrimonj, le ascite, e le morti potranno pro» varsi coi registri, e colle carte de’ genitori defunti, egualmente che per testimonj].
47. Qualunque atto dello stato ciyile degl’Ttaliani, e deglistranieri, formato in paese straniero, farà fede,
e sarà esteso secondo le forme usate in quel paese.
48. Qualunque atto dello stato civile degl’ Italiani,


