L. I. Delle Persone.
TITOLO I: Degli Atti dello stato civile.
CATO. i Disposizioni generali.
34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l’anno, il giorno e l’ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i co- guomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.
55. Gli ufficiali dello stato civile non potranno in-, serire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oitre quello che deve essere dichiarato dagli intervenienti.
36. Le parti interessate nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.
57, I testimonj presentati per gli atti dello stato ci- vile non potranno essere che maschi in età almeno di ventun anno, parenti od altri, e saranno scelti dalle persone interesssate.
38. L'ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, od ai loro procuratori, ed ai testimonj.
lu essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità..
39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ ufficiale dello stato civile, dai comparentie dai testimonj]: ov- vero si farà menzione dalla causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi.
4o. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun Comune sopra uno o più registri tenuti in duplo.
41. I registri saranno numerati dal primo all’ulti- mo foglio, e ciascuno di questi sarà vidimato dal pre-
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