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T. I. Del Godimento ec.— dd
vallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.
Argum. ex Leg. 4, f. de requirendis vel absenti- bus, et Leg. 2, cod. de requirendis reis.{ Le leggi romane proibivano di pronunziar pene capitali o af- flittive contro gli assenti. Leg. 1, /. de requirend. vel absentibus. Leg. 15 fF. de paen.)
51. Se il condannato in contumacia muore nel ter- mine dei cinque anni accordati senza essersi presenta» to, 0 senza essere stato preso ed arrestato, sarà con- siderato morto nell’ integrità de’ suoi diritti; la sen- tenza contumaciale sarà annullata ipso /ure: senza pregiudizio però dell’azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato, se nou in via civile.
Argum. ex Leg. 13,$. 1, ff qui testamenta facere possunt, et Leg. 15,$ 4, ff. de requirendis vel ab- sentibus reis. i
52. La prescrizione della pena non ripristinerà mai il condannato ne’ suoi diritti civili pel tempo av= venire. i
(Neli’antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20 anni era prescritto; { imbert, LL 3, c. 10. n. 8eg) e kiò fondavasi sulle leggi Romane /eg. 15 cod. de leg. Cornel. de fal-
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55.I beni acquistati dal condadnato dopo incorsa la morte civile, e de quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno alla nazione per diritto di caducità. i Lu
Tuttavia il Governo potrà disporne a favore della vedova, dei figli o parenti del condannato, in quel
modo che l'umanità sarà per suggerirgli.


