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12 L. I. Delle Persone.
26. Le coudanne proferite in contradittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della lo- ro esecuzione, tanto reale, che in effigie.
( Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmen= te. 77. leg. 10,01, les. 29, ff. depaenis. reg.6,$6, P?° de injusto rupto et irrito facto testamento.)
27.Lecondannein contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all’esecu- zione della sentenza, in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.
28. Duranti i cinque anni, i condannati in contu- macia saranno privi dell’ esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio o vengano nel de- corso di questo termine arrestati.
{ loro beni saranno amministrati, e lé loro ragioni promosse come quelle degli assenti.
20. Quando il condannato in contumacia si presen- terà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell’esecuzione, o verrà in questo termine preso e cercerato, la sentenza sarà annullata ipso jure: l’ accusato sarà restituito nel possesso de’ suoi beni, e nuovamente giudicato: e se colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena di- versa che porti ugualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell’esecuzione della secon- da sentenza.
50. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sen- tenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà com- parso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà
gli affetti che aveva prodotti la morte civile nell’inter=
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