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Codice Di Napoleone Il Grande
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12 L. I. Delle Persone.

26. Le coudanne proferite in contradittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della lo- ro esecuzione, tanto reale, che in effigie.

( Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmen= te. 77. leg. 10,01, les. 29, ff. depaenis. reg.6,$6, P?° de injusto rupto et irrito facto testamento.)

27.Lecondannein contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi allesecu- zione della sentenza, in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

28. Duranti i cinque anni, i condannati in contu- macia saranno privi dell esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio o vengano nel de- corso di questo termine arrestati.

{ loro beni saranno amministrati, e loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

20. Quando il condannato in contumacia si presen- terà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dellesecuzione, o verrà in questo termine preso e cercerato, la sentenza sarà annullata ipso jure: l accusato sarà restituito nel possesso de suoi beni, e nuovamente giudicato: e se colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena di- versa che porti ugualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dellesecuzione della secon- da sentenza.

50. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sen- tenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà com- parso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà

gli affetti che aveva prodotti la morte civile nellinter=

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