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Codice Di Napoleone Il Grande
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L.1. Delle Persone.

formato in paese straniero, sarà valido se è stato ri- cevuto secondo le leggi italiane dagli agenti diplo- matici o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno. i

49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di uu al- tro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall ufficiale dello stato civile nei registri correnti, od in quelli che saramio stati depositati negli archivj del Comune e dal cancellie= re del tribunaie di prima istanza sui registri deposi- tati nella cancelleria, pel qual effetto 1° ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale, ibquale iuvigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme in due registri.

5o. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una mul-

ta che non potrà eccedere cento lire.

51. Ogni depositario di registri sarà responsabile eivilmenie delle alterazioni che vi sopravverrann», salvo a Iniil ricorso contro gli autori delle medesime.

( La disposizione di quest'articolo non è che un ap- plicazione delle leggi sulle obbligazioni del depositar:0 P.argum.ex leg. 1.6 16./f: Deposit. vel contr. leg. 42, SD: ad leg. Aquil.; leg. 18,61,(f. commodat.)

52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in alro modo che sui regi stri a ciò destinati, daranno luogo allazione de dan- ni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di pri- ma istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' regi- stri al tempo del loro deposito presso la cancelleria