Log UL
Mi
(06
dallo | Fe che
mo, ilire cl o» Ita=
pali 1ese
lita one
od,
tri©
tie me di ini Lee
UA
.T. T Del Godimento ee. 4
titulo. leg. 46,62, ff: de procuratoribus. Toto tu» tulo, f. judicatum solvi.
CAPO II. Della privazione dei diritti civili.
i SEZIONE I Della privazion dei diritti civili derivata dalla perdita della qualità d' Italiano 3
17. La qualità d*Italiano si perde, 1.° per 5 na- turalizzazione acquistata in paese straniero; 2.° per l'accettazione, non autorizzata dal Governo, di pub- blici impieghi conferiti da un governo estero; 3.° per V'aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera’ che esiga distinzione di nascita; 4.° finalmente, per qualunque stabilimento in paese straniero, con animo di non più ritornare.
Gli stabilimenti di commercio non potranno giam- mai considerarsi come formati senz’animo diritornare.
Argom. ex leg. 17, et 19,64, D. de captivis et postl:minio reversis.
18. L’Italiano, che abbia perduta la qualità d’ Ita- liano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll’ approvazione del Governo, e dichiarando di vo=
Jervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distin-
zione contraria alla legge italiana.
19. Un’ Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.
Se rimane vedova, ricupererà la qualità d’Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll” appro= vazione del Governo, e dichiari di voler fissare il do-; micilio nel Regno.
20. Gl’individui, che riacquisteranno ne’ casi con- templati dagli articoli 10, 18 e 1gla qualità d'Italia ni, uon potranno valersene se non dopo d'aver adem- piie le condizioni prescritie da questi articoli, e sola»


