; derigo II,
L. I. Delle Persone.
‘n'era incapace. Leg. 1, in pr.. ff. ad leg. falcid. Leg:
6. 6 a ff. de haered. Inst. Leg.1, cod. eod.— Ul- pian, fragment. tit. 24. Ga.
Convien osservareche l'Autentica 0mzescod.comm. de successionib., mon ha derogato a questo diritto, co- me credomo alcuni. Quest'Autentica none tratta dalle Novelle dì Giustiniano, ma da una costituzione di Fe- De statut. et consuetudinid.$. 10., che non fa parte del Corpo del Diriito.)
19. La straniera, che si mariterà con un Italiano, seguirà la condizione del marito.|
13. Lo stransero, ammesso dal Governo a stabilire ;l domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti ci- vili, sino a che continuerà a risiedervi.
14. Lo straniero, anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecu- zione delle obbligazioni da lui coniratte con un Ita- Jiano nello Stato italiano,
Potrà parimente essere chiamato avanti i tribunali ‘italiani perle obbligazioni da lui.contratte in paese
straniero con un italiano.
( Questo articolo è contrario alla massima stabilita vella procedura civile. 7°. Leg. a,cod. de jurisdictione omnium judicum et de foro competenti. Leg.3, cod. ubi in rem actio eserceri debeat.)
15. Un Italianio potrà essere citato avanti un tri- bunale del Regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero con uno straniero.
16. In qualunque materia, escluse quelle di com- mercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel‘pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo, quando non posseda mel Re- gno beni-stabili d'un valore sufficiente ad assicurar- ‘ne il pagamento.
Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodem
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