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Codice Di Napoleone Il Grande
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10 L. I. Delle Persone.

mente per l esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.

21. L'Italiano che, senza autorizzazione del Gover- no, enirasse al servigio militare di Polenza estera, o si aggregasse ad una corporazione muliiare straniera perderà la qualità d L'aliano.

Non potrà rientrare ne! Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la quaiità d'italiano, se nou dopo aver adempite le condizioni prescrilte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro gl Haliani, iquali hanno portato o porleranno le ar- mi contro la patria..

Argum. ex Leg. 19,$4,(7. de caplivis et postlimi= nio reversis+ pi SEZIONE J1.

Della Privazione de Diritti civili în conseguenza di condanne giudiciali.

29. Le condanne a pene, lefletto delle quali è di privare il coudannato da ogni partecipazione ai dirilti civili specificati in appresso, producono la mortecivile.

Leg. 2, /f. de paenis. Ulpian. Fragm tit. 10,95.

23. La condanna alla morie naturale produce la morte civile. ca

L. 29, ff. de paenis..

24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se nou quando la legge io deterinina.

25. Per la morte civile, il condannato perde la pro- prietà di tutti i beni che possedeva; si apre la succes- sione a pro desuoi eredi, ai quali si deyolvono i di lui beni, come se fosse morio naturalmente e senza Lesia- mento.

Non può succedere, trasmettere a titolo di succes= sione i beni che avesse di poi acquistati.

Non può disporre de suoi beni in tutto od in parte per donazione fra vivi, per testamento, ricever-