INTRODUZIONE.» XXXI
stiniano un nuovo Codice; cui si diè il titolo di i Codex repetitae praelectionis, ed, abolito il Giu-
stinianeo, fa pubblicato il giorno 17 novembre | 534; constitut. cordi nobis, 6. 3. et‘ seqg, de
emend. Cod. Justin. Furogo inserite in questo Co- dice cinquanta decisioni di Giustiniano, colle quali aveva già anteriormente decisi var} articoli di dirit- to resi ambigui per le contrarie che su di essi avevano spiegato le diverse sette dei giurecon- sulti. Le quali decisioni sono state illustrate di ric- chi comenti da Merilii e da Strauchio.
Voleva Giustiniano che fossero rinchiuse în questo Codice soltanto quelle leggi che erano in uso, ma nondimeno vi si riscontrano spesse volte anche quelle che furono da altre abrogate, delle quali, trattò Wissembach ad Cod. p. 5. Come adun- I Codice le posteriori derogavano alle anteriori quante volte eravi tra di loro antino- i mia, così quando tra le leggi del Codice e quelle
delle Pandette rrovavasi qualche contrarietà, quelle purchè posteriori erano preferite a queste perchè anteriori:! Vi sono stati degli autori i quali hanno opinato, che quando un responso delle Pandette era in contraddizione con una legge del Codice, dovevasi preferire il responso quante volte il giure— | consulto che lo aveva dato fosse, stato posteriore | all’ imperatore che aveva fatta la legge; e così vi- ceversa: ma la loro opinione è erronea, mentre il Codice essendo stato pubblicato dopo le Pandetie; * come già vedemmo di sopra, non v ha dubbio alcano che alle medesime non derogasse per la re- gola che le leggi posteriori derogana alle anteriori;
! i. ult., ff. de consul. princip. I difetti che aveva quest ultimo Codice non
meno delle Paudetie e delle Instituzioni, e Vine
que fra le leggi de


