XXVI INTRODUZIONE. dopo della quale non trovandosi nel dititto alcuna Senato- consulto, si è preteso che la medesima fosse l’ ultimo senato-consulto.
Furono: gl* imperatori romani parte parte ctistiadi. Le constituzioni dei ger:ili furona raccolte da due privati cittadini, uno chiamato Gregorio, quindi la sua raccolta fu detta codice gregoriano; l’altro Ermogene, d’ onde la sna rac- colta assunse il nome di codice ermogeniaro; cons stit. II, 6. 1‘de justin. cod. confirm. Perirono questi due codici, e non ci rimangono di essi che var} frammenti raccolti prima da Jucopo Sichardo e pubblicati in Basilea l’anno 1528; indi da Gre gorio Tolosano e dati in luce in Lione nel 1556; in seguito da Cujacio, e stampati in Parigi nell’an- no 1586; in fine da Antonio Scultingio nella sua opera de jurisprudentia vetere ante justinianea p. 683 et segg. pubblicata in Leyden nel 1717. Le constituzioni degl’ imperatori cristiani furono unite circa nell’anno 438 da Teodosio juniore in un codice, il quale fu detto Codice Teodosiano, Isidor. Orig. V, 1, p. 925. Jacob. Gothofred. Prolegom. cap. 1, n. 11. Esiste ancora questo co- dice, ed è stato illustrato di un ricco comento da Jacopo Gotofredo, il quale ne ha ad un tempo di- mostrato i difetti; Pro/eg. IL, p. 187. Trovansi unite al medesimo codice eziandio le constituzioni degl’ imperatori posteriori a Teodosio fino a' Giu- stiniano sotto il titolo di /egum rnovellarum.
Era la giurisprudenza in grandissima confusione specialmente per i cambiamenti ché aveva sofferti dopo lo stabilimento della cristiana teligione, al- lorchè all’ impero di Oriente successe Giustiniano, il quale intraprese di darle un sistema, e non ebbe infelice sugcesso. Per la qual cosa egli è degno di


