XxXIv INTRODUZIONE. quali erano i privilegi; 6. 6 instit. de Juri nas. vent. él civ. fd. 1,$. 1, ff. de' consi. princip. Hceinece. Antig. Romi lib. I, tit. 2, 6. 56. Chia- mavansi adnotationes oppure subnotationes quei rescritti che gl’ imperatori facevano alle petizioni dei privati: epistolae quelli che facevano in rispo— sta alle consulte dei magistrati: pras- maticae quelli che facevano in risposta alle doman- de che loro venivano fatte dalle tiniversità, come dalle città, dalle provincie, dalle scuole, dalle cu- rie e simili; /. 1, cod. de precib. imper. offer.; l. 6 et 9, cod. de div. prin. rescript., l. 12, cod de vectigal. Facevano decreti gi’ imperatorì allor- chè, assunta cognizione di una qualche causa ver tente tra privati, la decidevano formalmente, op- pure senza strepito€ figura di giudizio; /, VERE SEO ff. de const. princip.; È. ult. prin., cod. de legib. Gli editti erano quelle constituzioni che gl’ impe- ratori pubblicavano motu proprio ad utilità di tutti certa dum; Ze tr, Ga 1h‘de. Consi prine. I privilegi erano quelle constituzioni, colle qna- li gl’ imperatori concedevano una qualche cosa ad alcuno per avere ben meritato s Oppure im- ponevano ad un qualche cittadino una pena straor- dinaria; ben intesi però che queste constituzioni non si estendevano. a casì simili a quelli in esse contemplati; 6. 6 sustit. de jur. nat. genti et‘ci. Il primo imperatore che oso di far constitàzioni apparisce che fosse Vespasiano, 2 4, 8. ult., tf. de tegationib.; ma tanto esso quanto i suoi successori non si arrogarono questo potere che rare volte: fu soltanto sotto l’ impero di Adriano che comincia- rono ad essere frequenti le constituzioni, perchè esso ed in segaito i suoi successoti fecero uso della facoltà legislativa lore attribuita colla legge ren
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