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Tomo I. (1809)
Entstehung
Seite
XXIII
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INTRODUZIONE, XXNT de naev. Jurisp. aniejustin. II, 7, pag. 112 seq 4 i Fu puré ai tempi di Adriano tolta 1 incertezza del diritto, la quale era nata dai diversi editti dei pretori; perciocchè questo imperatore fece racco- gliere da Salvio Giuliano tuiti gli editti dei pretori e ne fece formare uno solo, il quale fu chiamato editto perpetuo; l 2,$. 18, cod. de vet. jur. enucl.; l. 10, cod. de cond. indebit. Aggiunse in esso Giuliano alcune cose del suo,. 3, ff. de conf. cum eman. lib., alcune netolse, Gell. XX, 18, ed altre ne corresse a suo piacere; 4. 1, 6. 1, ff. com- mod., l. 1. ff. quod met. caus. Sebbene Giuliano riscuotesse somme lodi per quesi' opera, 7. 5, cod. de bon. quae lib.; L 15, cod. de usuf., nov. 74, nondimeno non mancarono giureconsulti di chiara fama, che pretesero di riscontrarvi dei difetti, 7. Joan. Bertrand. de Jurisperit. I, 1, p. 31. Guil. Grot, de vit. jurecons. II, 6, p. 127. Jacob Go- thofred. Iantal. jur. II, 14, 15. Thomas. delirn. histor. 6. 38. Perì l opera di Giuliano con grande incomodo della giurisprudenza, e non ci sono ri- masti che dei frammenti sparsi qua e nei Digesti, i quali sono stati messi in ordine da Jacob Gotho- fred. series libror. edicti perpet. inter quatuor fontes juris civilis I romani imperatori conservarono l uso dei senato-consulti ,, previa una loro orazione, finchè credettero necessario di far credere al popolo che rispettavano la sua libertà, e l autorità del senato; ma quando sembrò loro che il popolo si fosse già assuefatto alla servitù, cominciarono a poco a poco a fare delle costituzioni generali, quali erano i re- scritti, i decreti e gli editti; o delle speciali,

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