INTRODUZIONE. XXI SGaliust. r. Catil. XALA. Cic. Catrl. I, 2 et ro Milon: XAVI. Caesar de bell. civil. dt; Gi En Brisson. de form. II, p. 212. IU modo poi col quale si facevano i senato-consulti viene- scritto dall’ Eineccio Antig. Rom. lib. I, til. 2, 6. 47 et segg. x Abbiamo già detto di sopra che il diritto ci- vile andavasì acerescenda coi responsi dei prudenti; ora dobbiamo avvertire che questi responsi non ave- vano forza di legge se non quando per la celebrità de’ loro autori erano ricevuti nel foro, Gravin. de ortu et progr. jur. civ. 6. 43; per Ìa qual cosa venivano spesse volte ribattuti dagli oratori, Cic. pro Mur. XIII, e qualche volta ancora sì giudi- cava contro di essi; idem pro Caecin. XXIV. Fu soltanto sotto Ì’ impero di Augusto che i responsi dei giureconsulti ricevettero forza di legge, imper- eiocchè volendo questo principe fare una nuova le- gislazione, la quale convenisse col nuovo stato po- litico della repubblica, e vedendo mal sicuro il far ciò di propria antorità, ricorse a quella dei giure— consulti, la quale era sempre stata dal popolo ve- merata. Scelse pertanto fra i giureconsulu quelli che credette a lui più servili, e diede. lero 1° autorità di fare responsi, i quali avessero forza di legge, ed arrivò con questo mezzo al sno scopo, sebbene con grave danno della giurisprudenza; 6. 8 instt. dle Jur. mal. gent. et civil.; L 2, 6. ult., ff. de sorig. jur-; Heinece. Ant. Rom. lib. 1, til. 2, 6. 38 et 3) x. Difatti esistevano al tempo di Augusto due sommi ginreconsulti, cioè Antistio Labeone e Ateio Capitone,, i quali sebbene fossero detti me- ritamente da Tacito duo pacis decora, Ann. LIL, 25, tuttavia essendosi essi fatti capi di due diverse sette di gierecousulii, povtareno una grande confu-
Einzelbild herunterladen
verfügbare Breiten


