DA INTRODUZIONE. senato-consulti, i quali erauo decreti aventi forza di legge, fatti dal senato dietro orazione per lo più del principe, colla quale faceva credere di esortare il senato a ricevere la legge che esso proponeva, ma la sua esortazione equivaleva ad un comando, perchè il senato da lui scelto non osava di contrad- dirgli; Brisson. Antig. Rom. I. 19, p. 19. V. Rofman. p. 167 et segg. Bockelen de Orat. prin cip. Ond’ è che spesse volte dicevasi arazione prin- cipis cautum ciò the si stabiliva can nn senato» consulto; 2. pen., ff. ad S. C. Trebell.; 1.8 prin.s ft. de transact.; I. 52,$. 10, ff. pro socio; L. 66 prin., ff. de ritu nupt.; l 32 prin. et 6- 1 et seqg-, ff. de donat, inier vir. et uxor.; ba eod. de praed. min. non alien. Facevansi anche ai tempi della libertà di Roma dei seaato-consulti, ma non avevano i medesimi forza di legge, perchè il senato non ebbe mai il potere legislativo, come già si accennò di sopra, ma soltanto la facoltà concessagli dal popolo di far decreti intorno ad al- cuni affari, come circa I’ erario pubblico, circa le controversie che nascevano in Italia, e le legazioni che si facevano per intimare la guerra, o per in- traprendere qualche altro grave negozio, cirra la convocazione del popolo, e simili; Polyb. Mistor. VI, 12, segq. Zamose. de Senat. Rom. II, p.174 et segg. Ciò non di meno quando la pubblica sal- vezza era in pericolo, il senato aveva la potestà su- prema, e soleva fare quel tristo senato-consulto: DARENT OPERAM CONSULES, NE QUID RESPUBLICA DETRIMENTI CAPERÈT, col quale veniva transferito nei consoli un sommo impero, onde potessero alle- stire eserciti. fare la guerra, punire anche senza il comando del popolo; perciò questo senato-consulto chiamavasi eztremuni er ultimum; Liv. AI, 4e
Einzelbild herunterladen
verfügbare Breiten


