INTRODUZIONE. xVII
# popolo romano ordiuava sopra proposta che gli veniva fatta da un magistrato senatorio, come dal Console, ed i pliebisciti erano ciò che la plebe or-
dinava sopra proposta che gli veniva fatta da un.
magistrato plebco, come da un Tribuno; 6. 4; d2> stit. de jur. nat. gent, et civil.
Mentre seguitavano le discordie tra la plebe ed i patrizi, un pretore fu creato ad oggetto di oppri- mere la plebe stessa; impercioechè esso fu scelto dall’ ordine patrizio; gli fu data‘la potestà di sen- tenziare nelle cause e d’ interpretare le antiche leg- gi, e col pretesto di questa interpretazione ordine patrizio trasse a se il potere legislativo. Per! la! qual cosa fu tantosto sollecita la plebe a creare dal suo seno un pretore in luogo di quello dei patrizj: di poi due pretori, ed in progresso più ancora ne.furono creati, ai quali fu concesso non solo di pubblicare editti, d'onde il diritto pretorio cd onorario che vogliam dirlo, ma ben anche di supplire e correg- gere il diritto civile; locchè tutto portò grande confusione nella legislazione, atteso che lun pre- tore cambiava ciò che aveva fatto un altro; Pomp. 2. 2, 6. 10, ff. deorig. jur. Liv. lib. 6, cap. ult. et lib. 8, cap. ult. Hofmann. de histor. praet. p. 76 seqq. Thomas de naev. juris. lib. 1, cap.7, n. 16.
Nel tempo stesso in cui fu creato il primo pre- tore per ingannare la plebe, allo stesso fine fu pure instituita la magistratura degli A dilé Curuli, la di cui prima inspezione fu sui pubblici giuochi, Liv. lib. 6 in fin.; di poi fu estesa alle pubbliche vie, alle case, all’annona, e ad altre simili cose, e fu lovo dato di potere intorao a questi oggetti pub blicare editti, 1 quali avevano forza di legge‘al pari di quelli del pretore, comuoque non sempre ten- dessere alla pubblica utilità, ma piuttosto ad in-


