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Tomo II. (1810)
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1397
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DAL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO; 397 Sezione III Del Sequestro o sia Deposito giuùdiziarivu

t961. I giudice può ordinare il sequestro.

1, Dei.mobili pignorati al debitore;

2. D'un immobile o duna cosa mobiliare il ca possesso@ proprietà sia contesa fra due o più pera sone;

3. Delle cose che un debitore offre per la sua lis berazione.

{ Quantunque regolarmente senza il consenso dei litiganti non si potesse sequestrare la cosa litigiosa} perchè il sequestro era una specie di esècuzione, da cui non si poteva con facilità incominciare,£. urifes .cod, de prohib. sequest. pecun.; nondimeno il giudice poteva ordinape il sequestro per una qual- che giusta causa, come per evitare il pericolo che i litiganti venissero alle mani, Z. 13, 6.3, ff..de usufr. et qguemad. quis; o per timore di una dila= pidazione, o di una fuga, o di altre simili cause} £. 21, 6. ule. ff. de appell.; 1. 92, 6. 8, ff. solut. ma- trim.; 15, cod. quor. appell. non recip.; è. 7, 6. ulti

ff. qui satisd. cog.; lx20, cod. de agric. et cen= sit.; L. 16, ffa de off. praesid.; LL fitte. cod. ord. cognit.; l ult. cod. quib. ad libert.)

1962. La destinazione di un depositario giudiziale proctace fra il sequestramte e il depositario! stesso vi= cendevoli obbligazioni..Il depositario deve. usare:pet la conservazione delle cose«sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

Deve presentarle, tanto per soddisfare il. seque= strante con la vendita, quanto per restituirtealia park contro cui sono state. fatte l esecuzioni» is, rase di, revoca del sequestro,: