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Tomo II. (1810)
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1398
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"1398 LIBRO MI, TIT: xf: L' obbligo del sequestrante consiste nel pagare«1 depositario il salario stabilito dalla legge.

{ V. da nota deli art. 1958. congiuntamente a quella dellart. 1915 e 1916.)

1963. IL sequestro giudiziario viene affidato, o ad Un. persona su cui le parti interessate siano fra lo- ro convenute ,. 0 ad una persona nominata ex offi- cio dal giudice,

Nelluno e nell altro caso, quegli a cui venne affidata Ja cosa, è sotteposto a tntti gli obblighi cie produce il séqnesiro convenzionale.

( V. la nota dell'art. 1916 e quella dell* articolo 1958.)

FINE DEL TOMO SECOND