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Tomo II. (1810)
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1396
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1395 LABRO IM, TIT. XI.

rimaneva vincitore, a differenza del semplice. depò» sitario, il quale non aveva che la custodia; 2, $. 1, ff. 2. 8. cod. depositi. V. la nota delli colo 1915 e 1922.)

1957. Il sequestro può non essereeratuito.

V. la nota dell art, rar5 e 1916.;)

1958. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salvo le differenze sotto enunciate.

( Dal sequestro nasceva 1 aziene del deposito di+ retta e contraria, la quale chiamavasi sequestraria, e riguardo alla medesima avevano luogo tutte le: re- gole del deposito semplice esposte nelle precedenti note; 2. 5, 6-1, 2,04: 10, 6. 2, ff. depositi.)

1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effete ti mobiliari, come pure gl immobili.

( Benchè abbiamo sostenuto nella nota dell arti- colo 1918. che gl immobili non si potevano depo= sitare ,, pure ci sembra che. potessero sequestrare: per le 2. 6 e 17, ff. depositi. V. la nota dell' ar= ticolo 1916..)\

1960. Il depositario incaricato del sequestro, nof può essere liberato, prima che sia terminata la con- troversia,, se:non che mediante il consenso di tutte Je parti interessate, 0 per.una causa giudicate le- gittima.; n à

17 arti»

;£ Concord. 2.1, 6 22,0. 5,6. 2, fl. depositi.

la nota dell'art, 19165 per lo: che se non si terminava ka lite, la cosa sequestrata. nom si poteva ripetere dal depositarigà coll azione: seguestrariz;; ma piuttosto coll'azione praescriptis verbiss*l, 9; 6. 3, ff. de dolo wralo.);|. po sp. n*

SER SIR ONTO