1395 LABRO IM, TIT. XI.
rimaneva vincitore, a differenza del semplice. depò» sitario, il quale non aveva che la custodia; 2, $. 1, ff. 2. 8. cod. depositi. V. la nota delli colo 1915 e 1922.)
1957. Il sequestro può non essere‘eratuito.
V. la nota dell’ art, rar5 e 1916.;)
1958. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salvo le differenze sotto enunciate.
( Dal sequestro nasceva 1’ aziene del deposito di+ retta e contraria, la quale chiamavasi sequestraria, e riguardo alla medesima avevano luogo tutte le: re- gole del deposito semplice esposte nelle precedenti note; 2. 5, 6-1, 2,04: 10, 6. 2, ff. depositi.)
1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effete ti mobiliari, come pure gl’ immobili.
( Benchè abbiamo sostenuto nella nota dell’ arti- colo 1918. che gl’ immobili non si potevano depo= sitare ,, pure ci sembra che. sì potessero sequestrare: per le 2. 6 e 17, ff. depositi. V. la nota dell' ar= ticolo 1916..)\ iù
1960. Il depositario incaricato del sequestro, nof può essere liberato, prima che sia terminata la con- troversia,, se:non che mediante il consenso di tutte Je parti interessate, 0 per.una causa giudicate le- gittima.; n à
17 arti»
;£ Concord. 2.1, 6 22,0. 5,6. 2, fl. depositi.
la nota dell'art, 19165 per lo: che se non si terminava ka lite, la cosa sequestrata. nom si poteva ripetere‘ dal depositarigà coll’ azione: seguestrariz;; ma piuttosto coll’'azione praescriptis verbiss*l, 9; 6. 3, ff. de dolo wralo.);|. po sp. n*
SER SIR ONTO


