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DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1363 ( To penso che il depositario non potesse ritar- dare la restituzione del deposito nè per le spese che aveva fatto per la cosa depositata, nè per i danni che per essa aveva sofferto, nè per compensarsi di un credito contro il deponerte, nè per l’ eccezione del danaro non numerato; arg. 4. 4, cod. de com- mod.; è. pen. cod. depositi;{. ult. 6. 1, in fin. cod. de compensat.; li 14,$. 1, cod. de non num. pecun,) S} Bab OMIRIV.
Del Deposito necessario.
1949. Il deposito necessario è quella che’ si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un saufragio od altro avvenimento non preveduto.
( Concord. 4. 1, 6-v1, 2,60 3, ff. depositi. V. la nota dell’ art. 1920).
i950. Per il deposito necessario può essere am messa la prova testimoniale, quando anche si trat- taxsse d’una somma maggiore di cento cinquanta lire,
( V. le note citate sotto l’ art. 1923.)
1951. Nel rimanente, al deposito necessario’ è sat- toposto a tutte le regole precedentemente enunciate.
( Le regole esposte nelle precedenti note. avevano luogo eziandio. nel deposito necessario*o miserabile chie vogliam‘dito, se non che il depositarig, ne gatido, si obbligava al duplo, e si obbligava del pari l'erede“del depositario, non per la negativa del suo‘autore, mà per la. jropriaj conciossiachè per quella del suò- autore, non rimanesse obbligato nè dopo. un'.aninéd; nè a più del scempio, nè oltre al= Ta parte}roporzionata a quella che aveva nell’ere= dità; 4, 6 1, et$eqqi l 18, ff. depositi, si
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