1394 LIBRO IU, TIT. XI. 1952. Gli osti e gli«albergatori sono risponsabili, come depositarj, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal xiandante che vi alloggia: il deposito dl tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.
( Se gli osti, gli albergatori, i mocchieri, i vet- turali e simili toglievano le cose che dai viandanti avevano ricevuto nel loro albergo, osterìa, nave, 0 Vettura, commettevano un delitto che li obbligava al doppio coll’ azione pretoria in factum; L 3, 6. t, fl. naut. caup. stab.;£. unic. ft. furti advers.
naut, caup. stab. Nondimeno potevano ancora. es-
sere convenuti coll’ azione civile diretta del deposi- to, se non ricevevano mercede, 0, sela ricevevano col)’ azione civile conducti; l. 1, prin. et 66. segg.;
23, 6. 1) f(. naut. caup. stab. V. la nota dell’ar-
ticolo 782.)
1953, Sono rispunsabili per il furto 0 per il dan- no arrecato agli effeiti del viandante, tanto‘nel ca- so che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone pro- poste alla direzione degli albeeghiy o da estranei che vanno e vengono in essi.
( Sc ai viandanti veniva rubato 0 in altro modo recato danno dà alenno della famiglia degli osti, albergatori, noschieri, vetturali e. simili, costoro erano enuti per un-quasi-delttto al doppio median- te l’;azione; pretoria‘în fuetum;"Lt; prin., junet. Seas retisegg: y livull. prin.et' 6. ult. fl.‘naut. caup. stab.;l. unio. ff. furti advers. naut, caup. stab. V. la nota dell’ art; 1384'è t782. Se il furto vor al danno veniva) commesso da un viandante in pie- giudizio dell’altro,‘gli‘osti, albergatori ce. eraio?te *Rati per nn quasi-contrattò alla”tifizione; dei‘dan coll’ azione pretoria i» faetum’ dé recepto, li 1,$
Lo 2, li 7,6, nauticaupo stabi j°
9 26°


