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Tomo II. (1810)
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1392
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1392 IARRO NI, TIT. XI, ( Concord. 2. 1, 6. 45 et 46, Junct. 6. a2, in fin. et L. 17, ff. depositi,)

1945. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.

(Il depositario cedendo i beni non poteva cedere le cose che aveva in deposito perchè il loro domi- nio ed il possesso eziandio civile rimaneva presso al deponente; /. 17,$. 1, ff. depositi. Se. poi dopo di aver consumato le cose depositate senza il con- senso espresso o tacito del deponente, implorava il benefizio della cessione de beni, non si liberava per questo dal debito che aveva incontrato, il quale vedemmo già nella nota dell arl, 1g3o che era un furto infamante.

1946. Qualunque obbligo del depositario si estin- gue, quande venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata,

( V. la nota dell art. 1922.)

SezioNE IV. Degli Obblighi del deponente. 1947. 1) deponente è obbligato di rimborsare il

depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tute le perdite che il'deposito può avergli occasionato.; (CAT depositario competeva I° azione contraria del depositoonde costringere il deponente alla rifazione diqualinque spesa fatta per la conservazione della cosa depositata, 7. 8,0 123,,f. depositi, e di gpalunque danno! dadepositario sofferto per la. stessacosa; 2.5, 1,6, 5, fl. cod.)°° -..,,1948. 11 depositari ritenere il drago sine |[Allintiero' pagamento i tutto, e19 spe pito. ovuto

per causa del. deposita' stebs6