DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1389 doveva collocarsi in una pubblica depositerìa; 4. 3r, prin. ff. depositi. Se più erano i deponenti o gli eredi di un solo deponente, ciascuno di essi non poteva chiedere tutta la cosa depositata, ma sol- tanto una parte proporzionata a quella che aveva‘o mella comunione o nella eredità, qualora peraltro la cosa fosse stata divisibile,‘o altrimenti now si fosse convenuto all’ atto del deposito; 2 1,$. 44, gunct. l 17, ff. depositi. Ond* è che se il depo- sito consisteva in danaro chiuso e sigillato, doveva aprirsi alla presenza del giudice, o di uomini dab- bene, e darsene la sua porzione a quello fra i de- ponenti od eredi che la chiedeva, e poscia chiu- derlo e sigillarlo di bel nuovo alla presenza pure o del giudice o di uomini dabbene onde fosse dal de- positario conservato per gli altri deponenti. 0 coe» redi, ovvero collocato in una pubblica depositeria; 4. 1,6, 36, ft. e0d, Nè quegli che in tal modo aveva ricuperate la sua porzione era obbligato a farne partecipi gli altri depopevti o coeredì nel ca- so che non avessero potuto conseguire le loro por- zioni dal depositario caduto in povertà, perchè egli doveva godere il frutto della sua diligenza, e gli altri soffrir dovevano la pena della loro trascura- tezza, Z. ult. cod. eod., junct. l: pen. n fini fl. quae in fraud. cred. fact. sunt.; purchè’ non si fosse trattato di s0cj; 4. 63, 6:05», ffuopro Socio. V. la nota dell’ art, 1849.):
All’ opposto.se-la cosa depositata‘era"indivis bile, ogni deponente,, od; eredè spoteva‘chied@t# ivtta, purchè avesse dato cavzione‘che. il£ deposita rio non sarebbe stato molestato daglialtri deponthtf** od eredi; e.se non. dava questa.cauzione; lil deposita> rio per hberarsi dall’fizione scontro di lui intentatà; poteva collocare il. deposito vin: una, pubblica‘depò. siteria j 4 136... 30, infima ff. depositi, ih


