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Tomo II. (1810)
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1388
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1388 LIBRO III, TIT. XI, sitato, di 28, ff 2.08.02 4, cod. depositi, 6 se era in mora nel restitnire le cose fungibili che te= neva#n deposito; 4. 25, 6. 1, ff. 2. 2, cod. eod.)

1937. Il depositario non deve restituire Ja cosa depositata, che a quello che glie Jha affidata, 0 a colui in nome del quale fu fatto il deposito, 0 a quello che fu indicato: per riceverlo.

(. Concord. 2.1, 6. 39, 44, 2 11, 2. 26, ff. de- postti; l. pen. cod. ad exbib.)

1938. Non può pretendere che il deponente pro- vi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è statà rubata, e chi ne è il. vero padrone, deve denun- ziare a questo il deposito a lui fatto con intimazio ne di réclamarto in un determinato! e congruo ter- mine. Se quegli cui fu fatta la denunzia è npegli= gente nel reclamare il deposito, il depositario è va lidamente liberato colla consegna dal deposito& quello da cui 1 ha ricevuto,

( Se il depesitario.avesse saputo che le cose de= positate erano state rubate, non poteva più resti< tuirle al ladro deponente, ma solo al padrone delle medesime.: se poi avesse ignoratociò, poteva resti tuirle al ladro;,2. 11), 4. 31, 6. 15 ff. depositi.)

193g- In; caso. di. morte naturale. o civile del de- ponente, cla cosa depositata: non può restituitsi che

al suo erede. i,

Se; yisona-più ieredi;} bessa. deve restitàitsi a'Cia scuno, ici essi;.penla lorosporgione!? i

Se..lagosa none divisibile gigli etti devond Sii essi, accordarsi; sul modo die rivevertà? ci

(Se il deponente: murive netiralifente 0; civil. mente, il deposito dovesa»:restitiits) Hl'Ssin' erede i purché la morte 00m ai Ta obo fistazione de isuvi beni}? mentre! alfbra-ik"d IA

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