DI
DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.— 1387
1935. L’ erede del depositario, il quale ha ven- dutò in buona fede la cosa che igruvrava essere de- pesitata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il com- pratore nel caso che non gli sia stato pagato.
( Concord. 4. 1,$. ult.; I 2, l 4; ff. depositi. Se più erano gli eredi, non sì potevano convenire che in proporzione della loro parte ereditaria, an- corchè il loro autore fosse stato in dole. Se alcuno di essi era in dolo, egli solo poteva essere eonve- vuto a pagare il solido, nè il di lui dolo pregiudi- cava agli altri coeredì; l. 9, 4. 10, ff. eod. Se poi totti gli eredi erano in dolo s; ciascuno era tenuto în proporzione della sua parte ereditaria, qualora il deponente avesse agito per la rifazione dei danni, oppure per ciò che ciascuno si era indebitamente appropriato; quante volte si fosse‘trattato di un de- posito di cose fungibiti; l. 22, ff. cod.)
1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percett dal Ccpositario, è questi tenuto a restiwirli. Non è debitore di alcun inte- resse del danaro depositato, se non dal giorvo in cui fu costituito in mora per la mon fatta restitu- zione.
11 depositario doveva«estituire la cosa‘leposi- tatà insieme co’ suoi frutti, con ogni causa ed“ac- cessione; 2. 15% Gal 0 6£ depositi: LAB o, {f. de usuris; È. 1, 6:05, ff depositò,‘junet.-L. 5, 6. 9, ft. commod. Doveva’ ancora pagare. le usùre se, per aver convenuto di servirsi del’ danaro depositato ,.€ restituirne altrettanto, le aveva‘prb- messe, l.124, ff depositi; nel qual-ciso vedenitho già nella nota dell'art.‘1930. che il deposito dege- nerava in niumo: Parimenti era Vobbligato: att@*ustire se aveva convertito in: proprio uso il danaro depo-


