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Non era lo stesso intorno ai depositarj.,® ciossiachè ciascuno di essi fosse tenuto in solido; i. 1,:6..43, fl.eod.)
1540. Se il deponente ha cangiato di state; per esempio, se Ja donna che al tempo del fatto de= posito era libera, siasi in seguito maritata e si ri trovi sotto la poilestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in wt- ti questi ved altri simili casi, il deposito non può resttuirsi che a quello che ha 1’ amministrazione delle ragioni e de’ beni del deponente.
( Se il deposito era di beni parafernali della mo- glie, a lei sola competeva l’ azione per la restitu- zione. del deposito stesso, perchè a lei sela compe- teva la proprietà e l’amministrazione de’ beni para- fernali, conformemente a quanto si notò sotto gli att. 1575 e 1576. Sc poi era di beni dotali sia. che îl marito ne avesse la piena proprietà, o soltanto il godimento e l’ amministrazione, egli aveva l’ azione per la restituzione del deposito siccome ancne in quest ultimo caso gli competeva la vdindicatoria se condochè fu notato sotto jart.. 1547; con questo però che il depositario restituendo il deposito alla moglie deponente si liberava con molta maggior ra giene che nel caso di un Jadro deponepte cui avess se restituito il deposito conforme a quanto fu notato sottoxl’artì922 e 1938. Rapporto ai pupilli, ai minori, agl’interdetti e simili, se il depositario restitdiva ai medesimi. lil deposito senza AVautorità:»*od:‘il cor-
senso de’ loro tutori o curatori, non si liberavà' sè
non in quanto che'èglin6? fossero divenuti più*fic-
chi colla restituzione deb deposito$ secondo: la régo-
la spiegata nella primd/Wota! dell’Aift.‘450‘FI I. e
dell'ari:.1241. 0} sticogob Hi nossa scie"Od
«ghi. Se il deposito? èstatò fitto da° un tutore, 5 1 J14C9T 6Y 97, NOM sISILROL9D
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