Teil eines Werkes 
Tomo II. (1810)
Entstehung
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1385
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DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1385 era tenuto di colpa leggerissima, avvertendo però che nel secondo caso il deposito degenerava in una locazione di opere: Z. 1; 8.5, 8, 9; 35 ffi 4.13 cod. depositi; l. 5, 6. 2; ff. commod.; l. 4, ff. de reb. cred.; l 2,$. 24, ff. de vi bonor. rapt.»; LL 23, ff. de reg. jur. V. la nota dell art. 1137)

1029- Jl depositario non è in verun caso rispom= sabile per gli accideti prodotti da una forza irre sistibile, eccetto che sia costituito in mora psr la restituzione della cosa depositata.

( Îl depositario non era tenuto pe casi fortuiti, fra i quali quello pure annoveravasi di una forza superiore, a meno che non vi si fosse volontaria- mente assoggettato, É. 1, cod. depositi, o mon avesse convenuto di restituire altrettano di cio che aveva ricevuto in deposito, conciossiachè allora il contratto fosse non un deposito, Ina un Mutuo, arge 2. 24, ff. eod.; L 31, tt. locat., 0 la cosa depo- sitata non fosse perita, dopo, la contestazione della lite; Z. 13, 6. ult., junct. 114,6. 1, ff. uepositi. Che se la cosa depositata dopo di essere stata prima alienata e poscia riacquistata dal depositario, periva per un caso fortuito, era costui obbligato a pagarne lastima insieme coi danni e gl interessi perchè ta- le obbligazione era. nata dalla delosa alienazione della cosa, e mon aveva potuto sciogliersi per,Ja perdita accidentale della cosa medesima; 4. 1,6 25, ff. eod.)

1930. Non può servirsi della. cosa, depositata senm za l espressa..0, presunta permissione: del\deportente;

( Jl depositario che-scientemente, usava della.casa depositata era, tennto di.furto macchiato d infas mia; ZL 76 ff desfuntisi SG bs vinstitiv de obliga quae ex dalistomastumni. V.. la notadellart: bidgi Se ne usava col gonsenso, del.deponente,sjallora lil